(art. 24, 25 e 28 cpv. 1 lett. a LD)
- La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione registra sul terminale di dichiarazione la targa di controllo del mezzo di trasporto, dichiara le merci trasportate e conferma la completezza dei dati forniti.
- La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione riceve l’indicazione:
- di presentare le merci senza indugio e intatte all’ufficio doganale indicato; oppure
- che le merci sono liberate.
- Per le merci di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera a numero 1 e per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera d, la dichiarazione è considerata come dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 25 LD.
- Per tutte le altre merci di cui all’articolo 20e , la dichiarazione è considerata come dichiarazione sommaria ai sensi dell’articolo 24 LD.