(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)
- Le strade doganali con cartello «Nulla da dichiarare» possono essere utilizzate solo se le merci del traffico turistico trasportate:
- sono esenti da dazio;
- non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
- non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
- Le merci di cui al capoverso 1 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b, e o f.1
- Il passaggio del confine doganale vale come dichiarazione doganale. Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata.
- Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:
- utilizzare un ufficio doganale aperto per il traffico merci; e
- dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.