(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)
- L’utilizzazione, al di fuori degli orari d’apertura dell’ufficio doganale, di una strada doganale con il cartello «Nulla da dichiarare / Merci da dichiarare» è ammessa solamente con merci del traffico turistico.
- Il passaggio del confine doganale vale come dichiarazione doganale, se le merci:
- sono esenti da dazio;
- non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
- non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
- Le merci di cui al capoverso 2 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b, e o f.1
- Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata.
- Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 2, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.