(art. 40 cpv. 1 LD)
Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base:
- del documento di riferimento timbrato dall’ufficio doganale;
- del documento di trasporto timbrato dall’ufficio doganale;
- 1 del documento di riferimento non timbrato relativo alle merci liberate dal sistema «e-dec», «NCTS Esportazione» o dall’applicazione Internet «e-dec web»;
- 2 dell’indicazione del terminale di dichiarazione secondo cui le merci sono liberate (art. 20f cpv. 2 lett. b).