La Direzione generale delle dogane (DGD) autorizza la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione a utilizzare, dietro richiesta scritta, il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi per la dichiarazione doganale elettronica, a condizione che tale persona:
fornisca una garanzia per i presumibili tributi; e
garantisca lo svolgimento regolare della procedura e in particolare la sicurezza dei dati.
La DGD può autorizzare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione con sede o domicilio all’estero nei pressi del confine a utilizzare il sistema «e-dec» per la dichiarazione doganale all’importazione se tale persona soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–d e:
dispone di un recapito nel territorio doganale; e
provvede affinché l’UDSC possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD.
La DGD può autorizzare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione con sede o domicilio nel territorio doganale estero a utilizzare i sistemi «e-dec» e «NCTS Esportazione» per la dichiarazione doganale all’esportazione se tale persona soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e d e:
dispone di uffici nell’area di un ufficio a controlli nazionali abbinati; e
provvede affinché l’UDSC possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD.
Se la DGD autorizza la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione a effettuare la dichiarazione doganale elettronica nel sistema «e-dec», nel sistema «NCTS» o in entrambi i sistemi, tale persona deve dichiarare in questi sistemi le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente. Altre forme di dichiarazione sono ammesse solamente se l’UDSC non può offrire la possibilità della dichiarazione doganale in questi sistemi.
Il capoverso 1 lettera a non è applicabile per le dichiarazioni doganali in transito.
Al più tardi dieci giorni dopo aver ricevuto la documentazione completa, la DGD decide se autorizzare la richiesta e, se del caso, attribuisce alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione un numero della ditta.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 23 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2307). ↩
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