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Art. 23

641.101OTBFederal Council Ordinance1 lug 1974Fonte originale
  1. Le banche nel senso della legge federale dell’8 novembre 19341sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera, le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 20152sull’infrastruttura finanziaria e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, negoziatori di titoli registrati.3
  2. Tutti gli altri negoziatori di titoli devono provare ai loro contraenti, tramite dichiarazione su modulo ufficiale (carta), di essere negoziatori di titoli registrati. Essi devono numerare le carte rilasciate, iscriverle in una speciale distinta (con il nome e l’indirizzo del destinatario, la data del rilascio, il numero progressivo) e tenerle a disposizione dell’AFC.
  3. I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d ed f LTB possono rinunciare a provare la loro qualità di negoziatore di titoli nelle relazioni d’affari con le banche svizzere nonché con negoziatori di titoli svizzeri giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 LTB (art. 21 cpv. 8).4
  4. Il contribuente deve tenere a disposizione dell’AFC le carte a lui rilasciate, ordinate in base al numero di negoziatore di titoli.

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. RS 958.1

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 7 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

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