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Art. 22

641.101OTBFederal Council Ordinance1 lug 1974Fonte originale
  1. Come controvalore (art. 16 cpv. 1 L) si può iscrivere nel registro:
    1. il corso dei titoli negoziati, indicato nel rendiconto, compreso il bonifico per interessi correnti o per cedole non ancora staccate;
    2. oppure l’ammontare finale del rendiconto.
  2. Il modo d’iscrizione può essere modificato soltanto all’inizio di un esercizio contabile.
  3. Un controvalore espresso in valuta estera dev’essere convertito e iscritto in franchi svizzeri (art. 28 L).
  4. Trattandosi di titoli svizzeri ed esteri legati in modo tale da non poter essere negoziati separatamente, l’intero controvalore è da iscrivere nella rubrica «Titoli svizzeri».

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