641.101OTBFederal Council Ordinance1 lug 1974Fonte originale
Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all’AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi.
Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell’azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell’obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell’esercizio contabile, la data d’inizio dell’attività commerciale e i rami d’assicurazione di cui l’azienda si occupa.
Le modificazioni che subentrano dopo l’inizio dell’obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all’AFC.
Il contraente d’assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all’AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l’indirizzo del contraente d’assicurazione, il ramo d’assicurazione, l’assicuratore straniero e la data di scadenza del premio.
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