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Commenti: Art. 17 | Omnilex
Law
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LIAut · Legge federale sull’imposizione degli autoveicoli
Art. 17
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Art. 17
641.51
LIAut
Federal Act
1 gen 1997
Fonte originale
Dopo aver ricevuto la decisione d’imposizione, la persona soggetta all’imposta deve pagarne l’importo all’autorità fiscale.
Il Consiglio federale fissa i termini di pagamento.
In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l’aliquota.
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