La Direzione generale delle dogane può condonare integralmente o parzialmente l’imposta:
se, date le circostanze particolari, una riscossione posticipata costituisce un onere eccessivo per la persona soggetta all’imposta;
se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dell’imposta, la riscossione costituisce un rigore particolare.
La domanda di condono dev’essere presentata entro un anno a contare dalla data della determinazione dell’imposta.
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