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LIAut · Legge federale sull’imposizione degli autoveicoli
Art. 25
Art. 24
Art. 26
Art. 25
641.51
LIAut
Federal Act
1 gen 1997
Fonte originale
Sono soggetti all’imposta la fornitura e l’uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero.
Per fabbricazione s’intende la costruzione di autoveicoli e il montaggio di parti importanti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Il territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.
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