Chiunque fabbrica autoveicoli deve:
- annunciarsi spontaneamente per scritto all’autorità fiscale, per farsi registrare;
- registrare la produzione, i movimenti (entrate, uscite, uso proprio), le scorte nonché i prezzi e i valori degli autoveicoli e presentare un rapporto trimestrale all’autorità fiscale;
- conservare per dieci anni i rispettivi libri contabili con i documenti giustificativi.