Contro le decisioni in prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie.
Le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 51 segg. della L del 20 dic. 19681sulla procedura amministrativa) si applicano per analogia alla procedura d’opposizione.