Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge, un disposto esecutivo, un’istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che sia adempita la fattispecie di una messa in pericolo o sottrazione dell’imposta o di una violazione dell’obbligo di registrazione e di annuncio, è punito con la multa sino a 5000 franchi.
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