L’autorità fiscale può far capo alla collaborazione di Cantoni, Comuni e organizzazioni private.
Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all’autorità fiscale tutte le infrazioni al diritto fiscale concernente gli autoveicoli, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell’accertamento dei fatti nonché nel perseguimento dell’autore.
Sono tenuti a informare l’autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell’esecuzione della presente legge:
le autorità amministrative della Confederazione nonché gli istituti e le regìe federali autonomi;
le autorità cantonali, distrettuali, circondariali e comunali;
le organizzazioni che nell’ambito della loro attività si occupano di compiti di diritto pubblico.
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