Su richiesta, per i carburanti rinnovabili è accordata un’agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze:
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i carburanti rinnovabili non inquinano l’ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;
le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;
i carburanti rinnovabili sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.
Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.
Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione di carburanti rinnovabili non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.
Il Consiglio federale determina l’entità dell’agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei carburanti rinnovabili rispetto ai carburanti di origine fossile.
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