i Cantoni e i Comuni per compiti connessi alla restituzione dell’imposta all’agricoltura;
le organizzazioni incaricate dell’esecuzione di provvedimenti connessi all’approvvigionamento economico del Paese.
Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all’autorità fiscale tutte le infrazioni al diritto fiscale in materia di oli minerali, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell’accertamento dei fatti nonché nel perseguimento dell’autore.
Sono tenuti a informare l’autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell’esecuzione della presente legge:
le autorità amministrative della Confederazione nonché gli istituti e le regìe federali autonomi;
le autorità cantonali, distrettuali, circondariali e comunali;
le organizzazioni che nell’ambito della loro attività si occupano di compiti di diritto pubblico.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.