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Art. 1

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. A tenore della legislazione sull’imposizione degli oli minerali s’intende per:
    1. «olio da riscaldamento medio e olio da riscaldamento pesante» (voce 2710.19921della tariffa doganale2): l’olio da riscaldamento medio e pesante del commercio internazionale usuale e quello corrispondente alle definizioni della norma svizzera3secondo lo stato all’atto dell’entrata in vigore della presente ordinanza;
    2. «condotte»: quelle giusta la legge del 4 ottobre 19634sugli impianti di trasporto in condotta;
    3. «tassati all’aliquota inferiore»: l’imposizione di una merce a un’aliquota inferiore a quella cui sarebbero assoggettate le medesime merci altrimenti utilizzate.
  2. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) statuisce in merito all’adozione di ulteriori modifiche della norma svizzera.5

Footnotes

  1. Nuova voce giusta l’all. n. 13 dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

  2. RS 632.10 , All.

  3. Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

  4. RS 746.1

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

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