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Art. 2

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale

L’autorità fiscale1e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati relativi ai rapporti stesi dalle persone assoggettate all’imposta e dai detentori di scorte obbligatorie.

Footnotes

  1. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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