641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Il carburante esente da imposta può essere utilizzato in veicoli e macchine diversi da quelli di cui all’articolo 27 solo come segue:
da un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a: per l’adempimento di funzioni ufficiali;
da una persona beneficiaria ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b o da una persona ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c: per uso personale.
Per gli aeromobili di beneficiari ai sensi dell’articolo 26 il carburante è esente da imposta se è utilizzato secondo il capoverso 1 e se il rifornimento avviene su un aerodromo doganale ai sensi dell’articolo 22 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane. In casi eccezionali e d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, l’autorità fiscale può autorizzare il rifornimento su altri aerodromi.
L’autorità fiscale definisce la procedura per la consegna di carburante esente da imposta.