641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Hanno diritto al combustibile esente da imposta:
i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all’adempimento di funzioni ufficiali;
le persone beneficiarie ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b e le persone ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all’uso personale.
L’autorità fiscale definisce la procedura per la consegna di combustibile esente da imposta.
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