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Art. 8

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. È tenuto a prestare garanzia chiunque è abilitato a produrre dichiarazioni fiscali periodiche, a trasportare merci non imponibili o è depositario autorizzato.
  2. La prestazione di garanzia serve a garantire l’imposta e gli altri tributi, in particolare per:
    1. le merci non imponibili immagazzinate in depositi autorizzati;
    2. le merci non tassate durante il trasporto;
    3. i crediti fiscali insoluti.
  3. Per le scorte obbligatorie non imponibili, la Carbura deve prestare una garanzia adeguata.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

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