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Art. 9

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’autorità fiscale determina l’importo della prestazione di garanzia; essa tiene particolarmente conto dei quantitativi medi immessi in consumo nonché dei quantitativi non imponibili immagazzinati in depositi autorizzati.
  2. La garanzia è prestata mediante fideiussione, deposito in contanti o deposito di titoli.

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