I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19851concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.