Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione.
La Confederazione assegna la sua quota dei proventi netti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 20131sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.2
2bis. Se nella pianificazione finanziaria del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria il Consiglio federale prevede una riserva di almeno 300 milioni di franchi, la Confederazione impiega i mezzi non necessari alla costituzione della riserva per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.3
I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati.
La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a:
la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore;