(art. 3 LTTP)
Sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante (tassa) i seguenti autoveicoli di trasporto e rimorchi di trasporto ai sensi degli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19951concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), a condizione che il loro peso totale secondo l’articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t:
- le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
- gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
- gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
- i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
- i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
- i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–3 OETV);
- gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);
- gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);
- i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
- i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);
- i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
- i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
- i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).