641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
(art. 4 cpv. 1 LTTP)
I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa:
i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
i veicoli:
1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o
2. noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 46 capoversi 1 e 2 e 49–53 della legge federale del 20 dicembre 20191sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l’articolo 45 dell’ordinanza dell’11 novembre 20202sulla protezione civile;
c. i veicoli della polizia, della dogana, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
d. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito di una concessione secondo l’ordinanza del 4 novembre 20093sul trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio;
e. i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 dell’ordinanza del 13 novembre 19624sulle norme della circolazione);
f. i veicoli muniti di una licenza temporanea svizzera (art. 20–21 dell’ordinanza del 20 novembre 19595sull’assicurazione dei veicoli, OAV);
g. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di una licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali svizzere (art. 22–26 OAV);
h. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla tassa forfettaria (art. 3), se il veicolo da sostituire rientra nella medesima categoria di tassa secondo l’articolo 3;
i. i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell’ordinanza del 28 settembre 20076sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l’autorità competente;
j. i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
k. i veicoli a motore a propulsione elettrica (art. 51 OETV7);
l. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
m. i veicoli cingolati (art. 26 OETV);
n. gli assi di trasporto;
o. i veicoli per invalidi esenti da dazio secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 1° novembre 20068sulle dogane.
Su domanda, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre esenzioni dalla tassa in casi specifici, in particolare in considerazione di accordi internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica.