641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l’UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3di legname greggio trasportato. L’importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa per veicolo e periodo.
La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni:
il numero di telaio per i veicoli svizzeri;
la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri;
il periodo di restituzione;
il volume del legname in metri cubi (m3).
L’UDSC può compensare l’importo della restituzione con la tassa dovuta.
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