641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
In deroga all’articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente:
veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l’articolo 23;
veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l’articolo 23;
veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all’articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l’articolo 23: fino all’equipaggiamento.
In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi:
su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente;
su ordine dell’UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.