641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
(art. 11 cpv. 2 LTTP)
La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori:
un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall’UDSC;
un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall’UDSC.
L’UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati.
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