(art. 11a cpv. 2 LTTP)
Il fornitore di un sistema di rilevazione nel veicolo deve garantire che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:
- il sistema deve poter essere attribuito in modo univoco al veicolo a motore;
- il sistema deve registrare le posizioni e gli orari (punti di riferimento) necessari alla determinazione dei chilometri percorsi;
- i chilometri determinati sulla base dei punti di riferimento possono discostarsi al massimo del quattro per cento dai chilometri effettivamente percorsi;
- il sistema deve permettere la rilevazione dei rimorchi trainati.