(art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP)
| franchi | |
|---|---|
| a. per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d’un peso totale eccedente 3,5 t | 650 |
| b. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t | 2200 |
| c. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t | 3300 |
| d. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t | 4400 |
| e. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 26 t | 5000 |
| f. per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale | 11 |
| g. per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale | 8 |
| franchi | |
|---|---|
| a. per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile | 22 |
| b. per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile | 11 |
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