In caso di guasto o difetto al sistema di rilevazione nel veicolo (art. 28) la persona assoggettata al pagamento della tassa deve trasmettere i chilometri determinati manualmente e le indicazioni relative ai rimorchi trainati (art. 39 lett. e ed f nonché 40) entro i seguenti termini:
1. veicoli a motore svizzeri: all’UDSC entro cinque giorni lavorativi dal difetto o guasto,
2. veicoli a motore esteri: all’UDSC entro cinque giorni dall’uscita dal territorio doganale.
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