641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
Per i veicoli svizzeri la dichiarazione deve essere presentata giornalmente alla fine della corsa.
Per i veicoli esteri valgono i seguenti termini:
per la dichiarazione secondo l’articolo 40 capoverso 2: prima dell’entrata nel territorio doganale;
per la dichiarazione secondo l’articolo 40 capoverso 3:
1. in caso di pagamento senza contanti: al più tardi cinque giorni dopo l’uscita dal territorio doganale,
2. in caso di pagamento in contanti: al momento dell’uscita dal territorio doganale.
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