641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
La procedura di autorizzazione comprende le seguenti quattro fasi di verifica consecutive:
fase 1: verifica relativa alla soddisfazione delle condizioni formali e alla completezza, chiarezza e comprensibilità del contenuto della documentazione presentata;
fase 2: verifica della possibilità di soddisfare le prescrizioni tecniche e operative stabilite dall’UDSC sulla base dell’articolo 11a capoverso 4 LTTP per le interfacce tra il sistema del fornitore e il sistema d’informazione dell’UDSC;
fase 3: svolgimento di un test di funzionamento con il quale verificare, mediante corse e scenari di prova predefiniti, se le prescrizioni tecniche e operative poste al sistema di rilevazione nel veicolo sono soddisfatte;
fase 4: svolgimento di un progetto pilota con il quale verificare se tutte le prescrizioni tecniche e operative sono soddisfatte e se in condizioni reali il sistema di rilevazione nel veicolo fornisce una qualità di esercizio sufficiente affinché la determinazione e la riscossione della tassa avvengano correttamente in modo duraturo.
Per le fasi 1–3 l’UDSC comunica ogni volta al richiedente se egli ha superato la verifica. In questo caso l’UDSC passa alla verifica della fase successiva.
Su richiesta del richiedente, la comunicazione relativa al mancato superamento di una verifica avviene sotto forma di decisione.
Il fornitore si assume i costi che deve sostenere per la procedura di autorizzazione.
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