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Commenti: Art. 74 | Omnilex
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OTTP · Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante
Art. 74
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Art. 74
Art. 73
Art. 75
641.811
OTTP
Federal Council Ordinance
1 mag 2024
Fonte originale
Se un veicolo è messo fuori circolazione durante un periodo fiscale, la tassa è restituita al detentore in maniera proporzionale.
Per la procedura di restituzione fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione dell’imposta sui veicoli a motore.
Gli importi inferiori a 50 franchi non devono essere restituiti.
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