641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo circola esclusivamente all’estero al detentore è restituito, su domanda, 1/360 della tassa annuale. Per i giorni in cui il veicolo circola sia all’estero sia nel territorio doganale non vi è alcun diritto alla restituzione.
Le domande di restituzione devono essere presentate all’UDSC entro un anno dalla fine del periodo fiscale. L’UDSC può esigere mezzi di prova.
Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.
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