641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
Il 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra i Cantoni come segue:
a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale:
1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,
2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte ai veicoli a motore;
b. il 15 per cento secondo gli oneri stradali;
c. il 60 per cento secondo la popolazione residente;
d. il 5 per cento secondo l’imposizione fiscale dei veicoli a motore.
Per la lunghezza della rete stradale sono determinanti i dati più recenti riguardanti:
le strade nazionali secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica;
la rete delle strade principali secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 7 novembre 20071concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin);
le strade cantonali, escluse le strade principali, e le altre strade aperte ai veicoli a motore secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica.
Per quanto riguarda gli oneri stradali si applica l’articolo 30 OUMin.
Per la popolazione residente sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento sulla popolazione residente media.
Per l’imposizione fiscale dei veicoli a motore è determinante l’indice totale dell’imposta sui veicoli a motore. L’UDSC determina annualmente tale indice sulla base dei dati dell’Amministrazione federale delle finanze e dell’Ufficio federale di statistica.
L’ammontare degli importi che spettano ai Cantoni si basa sul modello di calcolo nell’allegato 3.