641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
Il 76,5 per cento della quota dei proventi netti destinata ai Cantoni (quota dei Cantoni) è ripartito tra tutti i Cantoni sulla base della chiave di ripartizione secondo l’articolo 86.
Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartita tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche sulla base dei criteri secondo l’articolo 87. Sono considerate regioni di montagna e regioni periferiche le regioni secondo l’allegato 2.
Il 10 per cento della quota dei Cantoni corrisponde ai mezzi supplementari che, secondo l’articolo 19a LTTP, dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa.
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