642.118.2OIFoDepartmental Ordinance1 gen 2021Fonte originale
Una persona precedentemente assoggettata all’imposta alla fonte è tassata secondo la procedura ordinaria per l’intero periodo fiscale se:
ottiene il permesso di domicilio;
sposa una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.
L’imposta alla fonte non è più dovuta a decorrere dal mese successivo al rilascio del permesso di domicilio o al matrimonio. L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
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