642.118.2OIFoDepartmental Ordinance1 gen 2021Fonte originale
I Cantoni stabiliscono l’aliquota e le modalità della provvigione di riscossione. Possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell’ammontare dei proventi imponibili e a seconda della procedura di conteggio scelta dal debitore della prestazione imponibile.
L’autorità fiscale competente può ridurre o revocare la provvigione di riscossione se il debitore della prestazione imponibile viola gli obblighi procedurali.
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