642.118.2OIFoDepartmental Ordinance1 gen 2021Fonte originale
Una persona è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 lettera a LIFD se il suo reddito lordo da attività lucrativa dipendente ammonta almeno a 120 000 franchi nel corso di un anno fiscale.
Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i proventi di cui all’articolo 84 capoverso 2 lettere a e b LIFD.
I coniugi con doppio reddito sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il reddito lordo di uno di essi ammonta almeno a 120 000 franchi nel corso di un anno fiscale.
La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore all’importo minimo di 120 000 franchi, se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.
In caso di assoggettamento inferiore a un anno, l’importo minimo è calcolato secondo l’articolo 40 capoverso 3 LIFD.
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