Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visti gli articoli 89 capoverso 2, 92 capoverso 5, 99a capoverso 3, 99b capoverso 2 e 161 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera b dell’ordinanza del 18 dicembre 19912su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,
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