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Art. 24a

642.14LAIDFederal Act1 gen 1993Fonte originale
  1. Sono considerati brevetti:
    1. i brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 19731sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
    2. i brevetti secondo la legge del 25 giugno 19542sui brevetti;
    3. i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.
  2. Sono considerati diritti analoghi:
    1. i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;
    2. le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 19923sulle topografie;
    3. le varietà vegetali protette secondo la legge federale del 20 marzo 19754sulla protezione delle novità vegetali;
    4. i documenti protetti secondo la legge del 15 dicembre 20005sugli agenti terapeutici;
    5. le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 19986sull’agricoltura;
    6. i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a–e.

Footnotes

  1. RS 0.232.142.2

  2. RS 232.14

  3. RS 231.2

  4. RS 232.16

  5. RS 812.21

  6. RS 910.1

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