642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
L’istanza deve essere presentata per iscritto all’AFC; essa deve menzionare:
i dati personali dei beneficiari della prestazione e il luogo del domicilio o della dimora alla scadenza della prestazione;
il genere e l’ammontare lordo della prestazione spettante a ciascun beneficiario, la data della scadenza ed, eventualmente, il periodo a cui si riferisce la prestazione.
L’AFC chiarisce la fattispecie e prende la sua decisione; essa può subordinare l’accoglimento dell’istanza ad oneri e condizioni. La decisione quanto a prestazioni non ancora maturate è presa con riserva del controllo successivo del diritto al rimborso spettante al beneficiario alla scadenza della prestazione.
L’autorizzazione non dispensa la società dall’obbligo di assicurarsi, prima di fare la notifica, che il beneficiario aveva ancora in Svizzera il domicilio o la dimora durevole alla scadenza della prestazione.
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