642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
La notifica della prestazione imponibile, con tutti i dati enumerati all’articolo 3 capoverso 2, deve essere presentata all’AFC in tanti duplicati quanti sono i beneficiari, nel termine previsto all’articolo 21, corredata dei giustificativi ivi prescritti.
Se l’istanza, di cui all’articolo 25 capoverso 1, soddisfa alle esigenze poste dal capoverso precedente quanto al contenuto e al numero degli esemplari chiesti, si rende superfluo presentare una nuova notifica; in caso contrario, la notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta (art. 24 cpv. 1 lett.a ) deve essere presentata nei 30 giorni successivi all’autorizzazione.
L’AFC trasmette le notifiche alle autorità cantonali competenti. Queste sono tenute, in quanto l’AFC lo disponga in seguito ad una riserva di cui all’articolo 25 capoverso 2, ad informarla se il beneficiario della prestazione potrebbe ottenere il rimborso dell’imposta.
Se al beneficiario della prestazione non compete il diritto al rimborso dell’imposta, l’AFC esige l’imposta dalla società o dai corresponsabili. È riservata l’apertura del procedimento penale.
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