642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
Chiunque, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, è assoggettato illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale cantonale, ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento.
Una persona fisica che, secondo la legislazione fiscale cantonale non è assoggettata illimitatamente alle imposte cantonali, ma che, in forza delle disposizioni di legge deve pagare imposte federali, cantonali o comunali sui redditi colpiti dalla imposta preventiva o sulla sostanza da cui detti redditi provengono, ha diritto, sino a concorrenza di tali imposte, al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento.
Chiunque chiede il rimborso conformemente ai capoversi 1 e 2 deve presentare l’istanza all’autorità fiscale del Cantone cui compete l’imposizione del reddito o della sostanza.
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