642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
Le persone al servizio della Confederazione che, alla scadenza della prestazione imponibile, erano domiciliate o soggiornavano all’estero e vi erano esentate dalle imposte dirette in virtù di una convenzione o dell’uso internazionale, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questa prestazione.
L’istanza di rimborso, redatta su modulo ufficiale, deve essere presentata all’AFC.