L’Assemblea federale può aumentare fino al doppio l’ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.1
Se l’Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all’articolo 4 capoverso 2 devono pagare soltanto il supplemento di tassa.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1;FF 1993 II 639). ↩
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