- La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno civile successivo all’anno in cui la tassazione dell’imposta federale diretta è passata in giudicato. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno di assoggettamento.1
- La prescrizione non comincia, ed è sospesa, durante la procedura di reclamo, o di ricorso, e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
- La prescrizione è interrotta:
- 2 ogni volta che sia ordinata la ricerca dell’assoggettato che ha violato l’obbligo di notificazione militare o del servizio civile;
- ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare, o a esigere, la tassa sia fatto noto a una persona tenuta a pagarla;
- ogni volta che una persona tenuta a pagare la tassa riconosca espressamente il debito.
In ogni caso d’interruzione, incomincia a decorrere una nuova prescrizione.
4. La sospensione e l’interruzione non possono differire la prescrizione oltre cinque anni.